Approfondimenti - Chiamato all'eredità, erede e legatario, le differenze

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Differenza tra chiamato all'eredità, erede e legatario

Prima dell’accettazione dell’eredità, che potrà essere tacita o espressa, la persona alla quale spetta il patrimonio ereditario prende il nome di “chiamato all’eredità”.

Può occuparsi della tutela dei beni, compiere atti conservativi temporanei, amministrare e controllare i beni e vendere quelli che non si possono conservare su autorizzazione del Tribunale. Quindi non può compiere atti di disposizione poiché tale comportamento equivale ad accettazione dell’eredità

Se nel possesso dei beni il chiamato diventa erede puro e semplice se entro tre mesi dalla data di morte non effettui la rinuncia all’eredità. Entro tale periodo temporale il chiamato può accettare l’eredità con beneficio di inventario.

La qualifica di erede si ottiene con l’accettazione dell’eredità e, una volta accettato, è considerato erede sin dal momento dell’apertura della successione, avendo l’accettazione un effetto retroattivo di continuità tra la situazione giuridica del defunto e quella dei suoi eredi, con ingresso irrevocabile ed irretrattabile in quella che era la posizione giuridica del defunto, con conseguenti oneri ed onori dovendo rispondere, seppur pro quota in caso di concorso con altri coeredi, dei debiti del defunto.

L’accettazione dell’eredità può essere espressa, vale a dire con una dichiarazione solenne resa in atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure tacita, che consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità, di un atto che presuppone implicitamente e necessariamente la sua intenzione di accettare, quale ad esempio la vendita di un bene ereditario (comportamento concludente).

L’accettazione senza beneficio d’inventario comporta la confusione tra i patrimoni personali e quelli ereditati, con la conseguenza che l’erede risponderà anche con il proprio patrimonio personale dei debiti del defunto.

L’accettazione con beneficio di inventario è una procedura regolata dal codice civile che consente all’erede di tener separato il proprio patrimonio da quello del defunto, redigendo un inventario dei beni, dei crediti e dei debiti. In tale ipotesi i debiti ereditari potranno essere pagati soltanto entro il valore dei beni ereditati, mantenendo indenne il patrimonio personale dell’erede dalle pretese dei creditori del defunto.

L’atto di accettazione può essere solo espressa e fatta dinanzi al Cancelliere del Tribunale di competenza oppure un Notaio.

Per alcune categorie di soggetti, l’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria quando i soggetti sono incapaci, minori di età, fondazioni, ecc.

Il legatario è colui che acquista diritti patrimoniali specifici, ossia la persona a cui il defunto ha lasciato per testamento un determinato bene ed acquista solo ed esclusivamente la titolarità del bene a lui destinato e non subentra nell’intero patrimonio del defunto. Non risponde dei debiti del defunto e l’acquisizione del legato avviene immediatamente senza che occorra manifestare accettazione dell’eredità.

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