Eredità digitale
Se il concetto di morte è stato chiaramente definito, il concetto di morte digitale è invece evanescente, in quanto nel mondo digitale l’individuo non è rappresentato dalla sua fisicità, ma da quell’infinità di dati (c.d. Corpo Elettronico) che ha immesso nel corso della sua vita in rete e che ivi (probabilmente) permarranno anche successivamente alla sua morte biologica. E’ stato stimato che entro la fine del secolo, Facebook sarà popolato da più account “commemorativi” che da profili riferibili a utenti viventi.
La trasmissione intergenerazionale del patrimonio digitale, in mancanza di una preventiva pianificazione da parte del (futuro) de cuius, può rivelarsi estremamente complessa, se non addirittura impossibile. Tra condizioni contrattuali che elidono (più o meno legittimamente) le pretese degli eredi sui contenuti conservati negli account, credenziali difficilmente ricostruibili e beni dematerializzati, infatti, gli eredi possono veder compromessa irrimediabilmente la possibilità di subentrare nei diritti connessi ai beni del defunto.
Soltanto un comportamento proattivo può consentire a coloro che succederanno al de cuius di subentrare nei rapporti giuridici allo stesso riconducibili e, quindi, di succedere nei diritti sui beni digitali del de cuius come se si trattasse di comuni beni.
L’ordinamento giuridico italiano non prevede attualmente alcuno strumento giuridico specifico per il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale, sicché è attualmente necessario avvalersi di istituti già vigenti, adattandoli alla realtà tecnologica.
Tra questi, quelli che potranno trovare applicazione sono:
- Il negozio testamentario;
- Ilmandato post mortem exequendum;
- Il legato di password;
- L’esecuzione testamentaria;
- I servizi dedicati offerti dai fornitori di servizi della società dell’informazione
Sebbene alcuni tra questi risultino più funzionali di altri, tuti gli istituti sopra elencati sono accomunati da almeno tre ostacoli che possono compromettere un loro pieno utilizzo:
- La presenza di credenziali di accesso legate al bene digitale o all’account;
- Il mantenimento della segretezza delle credenziali di accesso;
- L’aggiornamento costante delle credenziali di accesso.
Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Se non si presenta la Dichiarazione di Successione e non si paga la tassa di successione entro un anno dalla data di morte del de cuius, il contribuente sarà soggetto a una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’imposta liquidata, e se non è dovuta imposta, la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro..
Ed entro quanto tempo deve essere presentata?
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale obbligatorio attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e vengono determinate le imposte dovute, sulla base delle norme in vigore.
INVENTARIO DIGITALE
La prima attività che il chiamato a succedere nei rapporti del defunto dovrà compiere, è la ricostruzione dell’ipotetica “vita digitale” del medesimo. Tale operazione dovrà essere svolta tenendo conto, anzitutto, della preparazione informatica del de cuius e non solo delle sue propensioni alla vita “analogica”. In altre parole, sarà necessario indagare, tenendo conto della personalità del defunto, se questi fosse solito utilizzare la tecnologia e quale tipologia (pc, tablet, smartphone), se fosse avvezzo alla memorizzazione dei dati, quali era solito conservare (immagini, documenti di testo, bancari, ecc.), su quali tipologia di supporti (memorie flash, hard disk, memorie esterne, cloud, ecc.) e con quale frequenza. Successivamente, si dovranno ricercare i supporti fisici di memorizzazione ove sono contenuti i beni digitali. La dottrina ha elaborato un’ipotesi di inventario che di seguito si ripropone:
- dispositivi di memorizzazione
- account professionali (server, INPS, Cassa Forense, accessi a portali professionali, PEC, firma digitale remota, ecc.)
- account professionali (server, INPS, Cassa Forense, accessi a portali professionali, PEC, firma digitale remota, ecc.)
- beni digitali di modico valore (musica, film, opere protette da diritto d’autore create dal de cuius)
- blog e siti web
Rinvenuti i supporti di memorizzazione, il chiamato all’eredità potrebbe comunque non riuscire ad entrare in possesso dei beni digitali, in quanto protetti da password. In tali casi, l’unica soluzione per superare la barriera protettiva, sarà richiedere l’assistenza di tecnici specialistici in informatica forense (non semplici informatici).
Per quanto concerne le criptovalute, il recupero del patrimonio digitale passa attraverso la ricerca di password di accesso alla chiave privata o al dispositivo che la contiene, con il rischio di volatilizzare una fortuna qualora la procedura non giunga a buon fine.