Approfondimenti - Accettare o meno l'eredità

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Accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità è l’atto con cui un soggetto, esprime la volontà di conseguire la qualità di erede, producendo i suoi effetti dalla data di apertura della successione.

Il patrimonio ereditario non si trasmette automaticamente all’erede. Quest’ultimo deve necessariamente accettare l’eredità. Fino a quel momento è un chiamato in base alla legge o per disposizione testamentaria.

L’accettazione può essere fatta in diverse forme: espressa, tacita, pura e semplice o con beneficio di inventario.

  • L’accettazione espressa va dichiarata in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • L’accettazione tacita si ha quando il “chiamato” all’eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare (comportamento concludente);
  • L’accettazione pura e semplice l’erede subentra in tutto il patrimonio del defunto, quindi anche nei debiti di quest’ultimo;
  • L’accettazione con beneficio di inventario è una procedura stabilita dalla legge che consente di tenere separato il proprio patrimonio da quello del defunto. In tale ipotesi, i debiti ereditari potranno essere pagati soltanto entro il limite del valore dei beni ereditati ed il patrimonio personale sarà al sicuro da pretese di terzi.

In linea di massima, il diritto di accettare o rinunciare all’eredità, si prescrive nel termine di 10 anni se il chiamato non è nel possesso dei beni e/o non ha posto in essere comportamenti concludenti di accettazione (accettazione tacita).

Diversamente se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari o ne ha la disponibilità, dovrà necessariamente riflettere se accettare con beneficio di inventario o rinunciare all’eredità entro tre mesi dalla data di morte, altrimenti l’accettazione diventa pura e semplice.

In presenza di chiamati minori di età, l’eredità potrà essere accettata solo ed esclusivamente con il beneficio di inventario, senza poter esercitare il proprio diritto di accettare o rinunciare all’eredità. Sarà infatti il Giudice del Tribunale competente per territorio a valutare le convenienze o meno, tenendo conto degli interessi economici del minore, e ad autorizzare (di regola i genitori), all’accettazione beneficiata o rinuncia per conto dei minori.

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