Approfondimenti - Eredità giacente

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Eredità giacente

Si ha eredità giacente nel periodo di tempo che intercorre tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità.

È una situazione che si verifica quando vi è incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario ed ha luogo quando “i chiamati non hanno accettato l’eredità e non sono nel possesso dei beni ereditari”. Può anche verificarsi quando non si conoscono gli eredi, oppure quando tutti i chiamati hanno rinunciato all’eredità (caso frequente quando vi sono molti debiti).

In questo caso il fine è quello di assicurare, sotto il profilo dell’amministrazione e gestione, una conservazione e continuità del patrimonio ereditario in attesa di una accettazione che può avvenire anche dopo anni.

In questi casi il Giudice del Tribunale competente per territorio “su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio” nomina un curatore al fine di consentire la conservazione del patrimonio ereditario prima dell’accettazione da parte del chiamato, a tutela della posizione di quanti abbiano interesse a tale risultato (il chiamato stesso, i creditori ereditari, i legatari, ecc.).

L’attività del curatore ha una funzione conservativa e ha l’obbligo di amministrare l’eredità sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria. Il curatore può compiere atti di ordinaria amministrazione con la più ampia autonomia. Deve invece essere autorizzato dal Giudice quando intende compiere atti di straordinaria amministrazione. Al curatore è inoltre attribuita la legittimazione processuale sia attiva che passiva.

L’intento del legislatore è quello di proteggere il patrimonio del de cuius affinché vengano evitati furti o dispersione varie del patrimonio.

La curatela cessa nei seguenti casi:

  • Accettazione dell’eredità da parte del/dei chiamato/i;
  • Esaurimento dell’attivo ereditario;
  • Accertamento della mancanza di chiamati all’eredità.

In tale ultima ipotesi l’unico erede è lo Stato.

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