Approfondimenti - Rinunciare all’eredità

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Rinuncia all’eredità

Il chiamato può decidere di non accettare l’eredità destinatagli dalla persona defunta manifestandolo espressamente.

La rinuncia viene generalmente richiesta quando l’eredità è gravata da debiti al fine di non dovervi rispondere con il proprio patrimonio, oppure per accrescere le quote di altri chiamati.

L’atto di rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale competente per territorio.

Il chiamato può scegliere se accettare o rinunciare all’eredità entro l’ampio lasso di tempo di dieci anni, anche se chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale competente, la fissazione di un termine entro il quale il chiamato manifesta una volontà nell’uno o nell’altro senso. Trascorso il termine decennale, il chiamato che non si è espresso diventa erede a tutti gli effetti. Se il chiamato si trova già al momento della morte del de cuius nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione e procedere alla manifestazione di volontà di rinunciare, diversamente diventa erede puro e semplice.

La rinuncia all’eredità non può essere parziale, e gli effetti sono retroattivi fino al momento di apertura della successione e il chiamato è considerato “come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.”

Da aggiungere che il codice civile stabilisce che il coniuge che rinuncia all’eredità, ha comunque diritto alla pensione di reversibilità, il diritto di abitazione o uso della casa familiare, i benefici prima casa (se ricorrono i presupposti) e le rendite derivanti dalle polizze vita.

L’atto di rinuncia all’eredità è revocabile se l’eredità non è stata nel frattempo acquisita da altri soggetti chiamati.

Un altro effetto della rinunzia, è il conseguente accrescimento delle singole parti, spettanti a coloro che avrebbero con lui concorso in caso di accettazione, salva l’applicazione del diritto di rappresentazione e la devoluzione agli ascendenti ulteriori. Riassumendo nelle successioni legittime:

  • Se vi sono discendenti, essi potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente per rappresentazione;
  • Se non vi sono discendenti, la quota rinunciata si devolve agli ascendenti;
  • In assenza di discendenti e ascendenti, la devoluzione riguarderà gli altri coeredi (se vi sono);
  • La mancanza di parenti in linea retta comporta una devoluzione a favore di coloro ai quali spetterebbe come nel caso che quel chiamato non ci fosse.

Nelle successioni testamentarie se non è stata disposta una sostituzione e non può aver luogo la rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi o si devolve agli eredi legittimi.

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