Approfondimenti - Il testamento

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Il testamento che cos'è

Il testamento è “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587 c.c.).

E’ considerato l’espressione massima della personalità del testatore e descritto come “il trionfo della libertà nel codice civile”.

Esistono diverse forme di testamento: pubblico, segreto, olografo e nuncupativo (orale).

Il testamento pubblico viene predisposto davanti ad un notaio ed ha quindi la forma dell’atto pubblico. Garantisce la massima pubblicità, ma anche l’assenza o quasi di segretezza.

Il testamento segreto ha le caratteristiche proprie del testamento pubblico ed olografo e viene predisposto in due diversi step. In una prima fase il testatore redige le proprie volontà. In una seconda fase consegna il testamento al notaio, sigillata. La consegna deve essere fatta direttamente dal testatore senza possibilità di delega. Il notaio custodisce fino alla morte del testatore o fino a quando questi non decide di ritirarlo.

Il testamento olografo è la forma più semplice e più utilizzata. Il testatore scrive le proprie disposizione, pone la data e la firma. Non necessità dell’assistenza di un notaio e può anche rimanere riservato fino alla pubblicazione. Esso può andare smarrito o distrutto e questo non garantisce la pubblicità delle proprie volontà. Deve essere scritto di proprio pugno dal testatore dall’inizio alla fine.

Il testamento nuncupativo o orale, fa riferimento all’ipotesi in cui il testatore manifesti la propria volontà in forma orale anziché scritta. Il codice civile non disciplina il testamento nuncupativo, disponendo che per la validità deve essere redatto di pugno dal testatore, quindi la forma scritta. In questo modo si evita la “manipolazione” delle volontà da parte di soggetti estranei. Quindi risulterebbe nullo. In realtà si può “sanare” la validità del testamento orale mediante la conferma della volontà testamentaria da parte degli eredi, confermando davanti ad un notaio di dar seguito al testamento orale. La giurisprudenza di legittimità ha espresso alcune sentenze favorevoli a quanto sopra tendendo a conservare la volontà testamentaria del de cuius (art. 590 c.c.) anche se la disposizione è formalmente invalida. E’ un percorse con insidie ed incognite.

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